Segnalazioni di illecito – whistleblower.

Segnalazione condotte illecite
Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. decreto whistleblowing)

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo d.lgs. 24 del 2023 sono state ampliate le categorie di soggetti tutelati per la segnalazione di possibili illeciti e le modalità di effettuazione di tali segnalazioni, sempre assicurando la massima riservatezza sulle identità dei segnalanti.

La segnalazione potrà, infatti, avvenire:

In forma scritta: attraverso un applicativo informatico automatizzato che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito.
L'applicativo è da ritenersi il canale preferenziale per le segnalazioni 

Chi può segnalare
Risultano legittimati alla segnalazione mediante il portale Whistleblowing:
  • i dipendenti dell'Ente
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
  • i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente


Tali categorie possono effettuare la segnalazione:
  • quando il rapporto giuridico con l'Ente è in corso;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea .

Entra nel Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte

https://comunedipescantina.whistleblowing.it
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