Segnalazioni di illecito – whistleblower.
Segnalazione condotte illecite
Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. decreto whistleblowing)
Il D.Lgs. 24/2023 insegue due obiettivi insieme. Da un lato far emergere gli illeciti che altrimenti resterebbero invisibili, rafforzando la lotta alla corruzione e la qualità dell'azione amministrativa.
Dall'altro proteggere chi segnala con uno status giuslavoristico specifico che lo mette al riparo da ritorsioni collegate alla segnalazione: sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti e altre misure che la norma elenca all'art. 17, comma 4, in forma esemplificativa e non tassativa (l'elenco è ampio, ed ANAC stessa ha chiarito che vi rientrano anche altre condotte non espressamente tipizzate, come valutazioni della performance artatamente negative o reiterati rigetti di ferie).
La protezione, comunque, non riguarda soltanto il segnalante in senso stretto. La legge estende la tutela anche al facilitatore (il collega che aiuta a segnalare) e ad altre categorie di soggetti legati al segnalante nel contesto lavorativo, con perimetri che la norma precisa all'art. 3 (persone legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi con rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del segnalante).
Il whistleblower è chi, nell'ambiente in cui lavora, si accorge di qualcosa che non va (un illecito, un rischio per la collettività, una violazione di legge) e decide di segnalarlo.
La segnalazione potrà, infatti, avvenire:
In forma scritta: attraverso un applicativo informatico automatizzato che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito.
L'applicativo è da ritenersi il canale preferenziale per le segnalazioni
Chi può segnalare
Risultano legittimati alla segnalazione mediante il portale Whistleblowing:
- i dipendenti dell'Ente
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente
Tali categorie possono effettuare la segnalazione:
- quando il rapporto giuridico con l'Ente è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
Cosa si può segnalare
L'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto parla di "informazioni sulle violazioni": un'espressione che include anche i fondati sospetti e le violazioni non ancora commesse, se ci sono elementi concreti che fanno ragionevolmente pensare che stiano per esserlo.
Le violazioni segnalabili rientrano in due grandi famiglie:
• Violazioni del diritto nazionale: illeciti penali, civili, amministrativi e contabili; condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione (MOG 231).
• Violazioni del diritto dell'Unione europea: illeciti nei settori elencati nell'Allegato 1 al decreto. Sono ambiti tecnici come appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Se dubiti che un tema rientri, chiedi all'RPCT o al gestore del canale.
Rispetto alla precedente legge del 2017, il perimetro è stato ampliato: prima gli illeciti penali segnalabili erano solo i delitti contro la pubblica amministrazione, ora comprendono anche illeciti penali di altra natura e illeciti contabili.
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea .
Non possono essere segnalate:
1. Le questioni personali sul tuo rapporto di lavoro. Vertenze, contestazioni, rivendicazioni che attengono esclusivamente al tuo rapporto individuale con l'ente o con i tuoi superiori gerarchici non rientrano nel whistleblowing.
2. Le violazioni già coperte da altre procedure di segnalazione. Se esiste già una procedura di segnalazione obbligatoria prevista da una specifica normativa UE o nazionale (per esempio in materia finanziaria), il D.Lgs. 24/2023 non si applica e va usata la procedura specifica.
I canali disponibili, in ordine di uso
Il D.Lgs. 24/2023 mette a disposizione quattro strade per far emergere una violazione:
• il canale interno dell'ente
• il canale esterno gestito da ANAC
• la divulgazione pubblica
• la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
Le prime tre sono canali whistleblowing in senso stretto e hanno un'architettura a gradini: il legislatore incoraggia il canale interno come prima via, consente il canale esterno solo a determinate condizioni, e ammette la divulgazione pubblica a condizioni ancora più stringenti. La denuncia all'autorità giudiziaria è una strada parallela, non alternativa: resta fermo l'obbligo di denuncia per il dipendente pubblico in presenza di fatti penalmente rilevanti (artt. 361-362 c.p.).
Il canale interno: la prima strada
Il canale interno è quello che l'ente ha attivato al suo interno per ricevere e gestire le segnalazioni.
Nei Comuni diversi dai capoluoghi di provincia, più enti possono anche condividere un unico canale (art. 4, comma 4, D.Lgs. 24/2023).
Si può presentare la segnalazione in due modi (art. 4, comma 3):
• in forma scritta, anche tramite una piattaforma informatica dedicata (la soluzione oggi
raccomandata dal Garante Privacy per motivi di sicurezza e riservatezza, di cui parliamo nel capitolo 4);
• in forma orale, via telefono, sistemi di messaggistica vocale, oppure tramite un incontro diretto con il gestore del canale, su tua richiesta.
https://comunedipescantina.whistleblowing.it
Evitare di inviare la segnalazione a più persone contemporaneamente (colleghi, dirigenti, sindacato, stampa). La comunicazione diffusa del contenuto, anche in via preventiva, può compromettere la tutela. E se la trasmissione avviene a un numero elevato di soggetti esterni, può configurarsi direttamente come divulgazione pubblica, che però ha regole e condizioni specifiche.
Il canale esterno ANAC è ammesso solo in uno di questi casi (art. 6 D.Lgs. 24/2023):
1. il canale interno obbligatorio non è attivo o esiste ma non è conforme al decreto;
2. hai già fatto la segnalazione interna e non ha avuto seguito entro i termini previsti;
3. hai fondati motivi di ritenere che, se usassi il canale interno, non le verrebbe dato efficace seguito oppure correresti il rischio di ritorsioni;
4. ritieni che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
"Fondati motivi" significa circostanze concrete e dimostrabili, non sospetti generici o timori astratti.
ANAC valuta caso per caso.
La divulgazione pubblica: l'ultima spiaggia
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulla violazione vengono rese di dominio pubblico, per esempio tramite stampa, social media, rappresentanti eletti, organizzazioni della società civile. È un canale a condizioni rigorose (art. 15 D.Lgs. 24/2023): la protezione scatta solo se prima percorso le strade precedenti senza risposta, oppure se la violazione rappresenta un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse, oppure vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna non avrebbe seguito o esporrebbe a ritorsioni.
Nota a parte: chi fornisce informazioni a un giornalista come "fonte" di un'inchiesta è una figura distinta, coperta dalle norme sul segreto professionale dei giornalisti. Non rientra nella divulgazione pubblica disciplinata dal decreto.
Le tempistiche che ti spettano
L'art. 5 del decreto impone al gestore del canale obblighi di tempi precisi:
• entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione si deve ricevere un avviso di ricevimento;
• entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza dell'avviso, dalla scadenza dei 7 giorni), si deve ricevere un riscontro, cioè informazioni sul seguito dato o che si intende dare alla segnalazione;
• nel frattempo il gestore può contattare il segnalante per chiarimenti e integrazioni.
| Descrizione |
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GarantePrivacy parere linee guida whistleblowing-10184673-1.2.pdf (55.03 KB)
Inserita il 07/05/2026
Modificata il 07/05/2026
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Relazione illustrativa Linee Guida n. 1.2025 - whistleblowing canali interni di segnalazione - del.478-26.11.2025.pdf (1.15 MB)
Inserita il 07/05/2026
Modificata il 07/05/2026
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Linee Guida n. 1.2025 - whistleblowing canali interni di segnalazione - del.478-26.11.2025.pdf (0.94 MB)
Inserita il 07/05/2026
Modificata il 07/05/2026
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Del. n. 311 del 12 luglio 2023 - LLGG WB vers. unitaria modificata con Del.479-26.11.25rev.16.12.pdf (1.72 MB)
Inserita il 07/05/2026
Modificata il 07/05/2026
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